Organismi di comunione
Gli organismi di comunione presenti in parrocchia sono:
Consiglio pastorale parrocchiale
Costituzione
Il Consiglio pastorale parrocchiale è composto dal parroco, dai presbiteri e diaconi che eventualmente lo coadiuvano nella cura pastorale della parrocchia, da una rappresentante della comunità religiosa presente nel territorio e dai laici. I laici partecipano al consiglio in numero congruo: due terzi di essi vengono eletti dai singoli gruppi, associazioni e movimenti che lavorano in parrocchia, mentre un terzo è liberamente designato dal parroco.
Rappresentanza elettiva
I membri eletti vengono chiamati a far parte del consiglio, tenendo conto che sono elettori tutte le persone di ambo i sessi, battezzate e cresimate, facenti parte della comunità parrocchiale; sono eleggibili tutti coloro che hanno raggiunto il 18° anno di età. Il Consiglio di presidenza indice le elezioni per la designazione dei membri eletti del consiglio almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, fissandone i tempi e le modalità, tenendo presenti le esigenze della comunità parrocchiale. Al candidato eletto che rinuncia subentra il candidato non eletto che lo segue per numero di preferenze ottenute. Ugualmente, in caso di dimissioni o di mancata partecipazione alle attività del consiglio, il consigliere che cessa dall'incarico viene sostituito dal primo candidato non eletto.
Lo statuto
Lo Statuto del Consiglio pastorale parrocchiale attualmente in vigore è stato approvato il 3 novembre 2004, dopo attenta ed articolata discussione ed un lavoro di studio durato alcuni mesi.
Periodicità
Il Consiglio pastorale parrocchiale si riunisce con una periodicità che varia secondo le esigenze di collaborazione e di attuazione del piano pastorale; generalmente, si riunirà per un incontro di programmazione prima di settembre, per una riunione di verifica entro il mese di luglio, durante l'anno ogni volta in cui se ne ravvisi la necessità.
Compiti
Il Consiglio pastorale parrocchiale studia, programma e verifica l'azione pastorale della comunità nel duplice momento di crescita personale e di missione. In particolare: realizza una vita di comunione nella realtà della Chiesa locale; sviluppa la coscienza pastorale dei laici, dei religiosi, del presbiterio; elabora un piano pastorale in una prospettiva di collaborazione unitaria, armonizzando le diverse iniziative e attività pastorali in una visione pastorale; organizza la vita della parrocchia, tenendo come punto di riferimento qualificante il piano pastorale della Chiesa italiana e quello della Chiesa diocesana. All'interno del Consiglio pastorale parrocchiale esistono delle commissioni che hanno il compito di seguire più da vicino particolari settori della pastorale.
Consiglio parrocchiale per gli affari economici
Con l'approvazione del vescovo diocesano, a mente del can. 537 del Codice di diritto canonico, il parroco costituisce il Consiglio parrocchiale per gli affari economici, organo di collaborazione dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia. Sebbene l'attività del Consiglio parrocchiale per gli affari economici sia di natura prettamente tecnica, essa si inserisce nel quadro generale delle finalità dei beni ecclesiastici e va, quindi, svolta con mentalità ecclesiale; più in particolare, l'opera del Consiglio parrocchiale per gli affari economici deve iscriversi negli orientamenti tracciati dal piano pastorale diocesano e dal Consiglio pastorale parrocchiale. Inoltre, le scelte di natura economica che hanno un forte rilievo pastorale, la saggia determinazione dei beni necessari alla vita futura della comunità, la decisione di alienare beni la cui gestione fosse di aggravio, esigono l'acquisizione del parere previo del Consiglio pastorale parrocchiale.
Tale organismo ha funzione consultiva. Poiché in esso si esprime la corresponsabilità dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia, il parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e vi ricorrerà come organo indispensabile per l'amministrazione di tutti i beni parrocchiali.
Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici è composto dal parroco - che di diritto ne è il presidente e che rappresenta la parrocchia in tutti i negozi giuridici - dagli eventuali vicari parrocchiali, e da un numero congruo di fedeli (non meno di tre, non più di cinque) liberamente nominati dal parroco, sentito eventualmente il parere di persone sagge e prudenti e del Consiglio pastorale parrocchiale.
I consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia; essi sono i primi collaboratori del parroco nella esecuzione delle decisioni assunte.
I membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici durano in carica tre anni ed il loro mandato può essere rinnovato. Durante il mandato i consiglieri possono essere revocati per gravi e documentati motivi.