Consiglio parrocchiale per gli affari economici
Con l’approvazione del vescovo diocesano, a mente del can. 537 del Codice di diritto canonico, il parroco costituisce il Consiglio parrocchiale per gli affari economici, organo di collaborazione dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia. Sebbene l’attività del Consiglio parrocchiale per gli affari economici sia di natura prettamente tecnica, essa si inserisce nel quadro generale delle finalità dei beni ecclesiastici e va, quindi, svolta con mentalità ecclesiale; più in particolare, l’opera del Consiglio parrocchiale per gli affari economici deve iscriversi negli orientamenti tracciati dal piano pastorale diocesano e dal Consiglio pastorale parrocchiale. Inoltre, le scelte di natura economica che hanno un forte rilievo pastorale, la saggia determinazione dei beni necessari alla vita futura della comunità, la decisione di alienare beni la cui gestione fosse di aggravio, esigono l’acquisizione del parere previo del Consiglio pastorale parrocchiale.
Tale organismo ha funzione consultiva. Poiché in esso si esprime la corresponsabilità dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia, il parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e vi ricorrerà come organo indispensabile per l’amministrazione di tutti i beni parrocchiali.
Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici è composto dal parroco - che di diritto ne è il presidente e che rappresenta la parrocchia in tutti i negozi giuridici - dagli eventuali vicari parrocchiali, e da un numero congruo di fedeli (non meno di tre, non più di cinque) liberamente nominati dal parroco, sentito eventualmente il parere di persone sagge e prudenti e del Consiglio pastorale parrocchiale.
I consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia; essi sono i primi collaboratori del parroco nella esecuzione delle decisioni assunte.
I membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici durano in carica tre anni ed il loro mandato può essere rinnovato. Durante il mandato i consiglieri possono essere revocati per gravi e documentati motivi.